martedì 23 giugno 2009

Corte di Giustizia UE: tutela della notorietà del marchio e illiceità della pubblicità comparativa

In un complesso caso che vede opposte L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, e Laboratoires Garnier & Cie contro Bellure NV, Malaika Investments Ltd e Starion International Ltd per contraffazione di marchi la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi pregiudizialmente fornendo l’interpretazione dell’art. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa, nonché dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE. La Corte si è pronuciata in senso largamente contrario a quanto proposto dall'Avvocato Generale Mengozzi con conclusioni del 10 febbraio 2009. In generale la Corte di Giustizia ha ricordato: "il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio, detto anche «diluizione», «corrosione» o «offuscamento», si manifesta quando risulta indebolita l’idoneità di tale marchio ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, per il fatto che l’uso del segno identico o simile fa disperdere l’identità del marchio e della corrispondente presa nella mente del pubblico. Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio non è più in grado di suscitare un’associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato" ... mentre il "pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, detto anche «annacquamento» o «degradazione», si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso. Il rischio di un tale pregiudizio può scaturire, in particolare, dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti dal terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un’influenza negativa sull’immagine del marchio", infine la "nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche «parassitismo» e «free-riding», non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio". Posto che è sufficiente che ricorra anche uno solo di questi tre tipi di violazione perché vada applicato l’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, secondo la Corte "Ne discende che il vantaggio tratto da un terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio può rivelarsi indebito, anche quando l’uso del segno identico o simile non arreca pregiudizio né al carattere distintivo né alla notorietà del marchio o, più in generale, al titolare di quest’ultimo".

martedì 16 giugno 2009

Last-minute win for Lastminute

In Cases T-114/07 and 115/07, Last Minute Network Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market, Last Minute Tour SpA, the Court of First Instance of the European Communities allowed the appeal by tourism website Lastminute.com against the grant of a Community trade mark to Last Minute Tour for, among other things, hotel and tourism services. Lastminute.com sought to cancel the figurative mark under Article 8(4) of Regulation 40/94, citing its earlier unregistered mark LASTMINUTE.COM and maintaing that, on account of its earlier right, it would be entitled to prevent Last Minute Tour trading under the applied-for logo in the United Kingdom. The court's decision, annulling that of the Board of Appeal, reinstates the result first obtained by the Cancellation Division.