La Corte Europea di Giustizia si è pronunciata in favore dell’azienda bresciana Flos che aveva citato in giudizio un’altra azienda, la Semeraro, per aver importato dalla Cina e commercializzato in Italia una lampada che imitava il modello "Arco" ideato dai fratelli Castiglioni negli anni Sessanta.
Secondo la Corte, non può essere consentita la moratoria decennale che esclude dalla tutela opere di design cadute in pubblico dominio prima del 2001, anno in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.95 che ha recepito la Direttiva europea sul design industriale Ce 98/71.
Di seguito le due massime espresse dalla Corte:
1) L’art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione.
2) L’art. 17 della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti.
Secondo la Corte, non può essere consentita la moratoria decennale che esclude dalla tutela opere di design cadute in pubblico dominio prima del 2001, anno in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.95 che ha recepito la Direttiva europea sul design industriale Ce 98/71.
Di seguito le due massime espresse dalla Corte:
1) L’art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione.
2) L’art. 17 della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti.
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