venerdì 18 aprile 2008

The Europen Court of Justice rules on Ferrero Mon Cheri Case C-108/08

Italian confectioners Ferrero SpA, famed for their Mon Cheri chocolates, have succeeded in blocking the attempts of Swiss pastry maker Cornu SA from registering as a Community trade mark the word Ferro. The European Court of Justice considered that, given the similarity of the words Ferrero (protected as an earlier German trade mark) and Ferro, and the similarity of the businesses' respective goods, there was a likelihood of confusion among the relevant public. Said the court:
"There is a risk that customers will confuse products such as Giotto, Raffaello and Mon Cheri marketed under the trade mark Ferrero and salty biscuits marketed under the trade mark Ferro".
This dispute has been running for eight years. This decision overturns that of the European Court of First Instance, which rejected Ferrero's challenge in 2006, saying the minimal similarity between the names and the distinctive character of the Ferrero brand did not create a risk of confusion.


sabato 12 aprile 2008

Adidas: la corte di Giustizia Europea si esprime a proposito del caso delle strisce

Non esiste un monopolio per l’utilizzo di un segno comune in ambito commerciale ma, nello stesso tempo, bisogna porre estrema attenzione a tutelare i rischi di confusione da parte del consumatore. Questo è il sunto della Sentenza datata 10 aprile 2008 della Corte di Giustizia Europea intervenuta nella causa C ‑102/07, relativa alle note “strisce” identificative della multinazionale Adidas.
Adidas AG si era infatti rivolta ai Giudici olandesi “per impedire ad alcune catene di grandi magazzini, tra i quali il più noto H&M, di vendere articoli sportivi con due strisce verticali invece di tre”. Un utilizzo fuorviante per i consumatori. Per le aziende chiamate in questione l’impiego di due strisce, semplici decorazioni, non può essere appannaggio esclusivo di una singola azienda.
Rivoltisi alla Corte di Gustizia Europea, i Giudici olandesi hanno ricevuto dal Lussemburgo indicazioni circa il modo di procedere per risolvere la controversia e, se necessario, bloccare la produzione di articoli delle realtà citate da Adidas. Per la Corte di Giustizia Europea, basta che un buon numero di consumatori crei un collegamento tra segno e marchio protetto per far scattare il divieto di commercializzare
prodotti ingannevoli. Non è stato stabilito tuttavia il diritto all’esclusivo sfruttamento commerciale di un elemento comune come la striscia, soprattutto in settori produttivi diversi da quello sportivo. Una realtà che le Corti di Giustizia olandesi dovranno ora valutare.
In breve, la massima della sentenza: “La prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretata nel senso che non si può tener conto dell’imperativo di disponibilità all’atto della valutazione dell’estensione del diritto esclusivo del titolare d’un marchio, salvo nella misura in cui trova applicazione la limitazione degli effetti del marchio definita all’art. 6, n.1, lett. b), della detta Direttiva”.

New German Law on the enforcement of IP

From Germany comes the news that the German Bundestag, Germany's parliament, yesterday voted to pass the "Gesetz zur Umsetzung der EU-Durchsetzungs-Richtlinie". The new law implements EU Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, which is also known as the "IPR Enforcement Directive".
A press release by the German Federal Minstry of Justice states that the legislation will help in the fight against product piracy and as such strengthen intellectual property rights. Germany's Federal Minister of Justice, Brigitte Zypries, explained that the proctection of creative works was of vital importance for the German economy in sustaining its position in an evironment of few natural resources. Zypries further explained that product piracy was on the increase and caused substantial economic damage and destroyed jobs. Counterfeit products could present a considerable security risk; for example in the fields of spare parts or medication. Zyrpies further argued that this situation had to be confronted on many levels and one way of doing so was by improving the legal instruments available.
The new law, which is implementing the IPR Enforcement Directive, amends Germany's Trade Marks Act, Patent Act, Copyright Act, the Design and Utility Model laws, the plant variety and semiconductor's protection laws. It also amends the respective laws concerning interlocutory measures and injunctions, evidence, judicial publications, the protection of georgraphical originseizures as well the laws concerning damages and costs.

venerdì 11 aprile 2008

Imprese Farmaceutiche e abuso di posizione dominante

Il 1 Aprile 2008 sono state depositate le Conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Dámaso Ruiz-Jarabo, relativamente alle Cause riunite da C-468/06 a C-478/06 (Sot. Lélos Kai Sia EE (and Others) v GlaxoSmithKline AEVE), in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Trimeles Efeteio Athinon (Corte d’appello di Atene, Grecia), con riferimento ad una possibile fattispecie di “abuso di posizione dominante” nel contesto del commercio parallelo di prodotti medicinali.
Nelle sue Conclusioni, l’AG sostiene che “una impresa farmaceutica in situazione di posizione dominante che rifiuti di far fronte agli ordini dei distributori, al fine di limitare (opporsi al) il fenomeno delle importazioni parallele, è colpevole di pratica abusiva della concorrenza ai senti dell’articolo 82 del Trattato sulle Comunità Europee”. In particolare, l’AG ritiene che sebbene il sistema che regola i prezzi dei prodotti medicinali all’interno dell’UE non sia del tutto libero, i produttori mantengono tuttavia un margine sufficiente di autonomia.
Pertanto, stante il generale obbligo di garantire la disponibilità di prodotti che, come nel caso di specie, interessano un settore particolarmente delicato (salute) il taglio netto delle forniture a danno dei concorrenti non sembrerebbe giustificabile. Inoltre, sebbene eventuali riduzioni delle forniture possano in talune circostanze essere teoricamente accettabili (es. in un’ottica di legittima protezione di oggettivi interessi commerciali di un’impresa), nel caso di specie (allegazioni GSK), il nesso casuale tra le perdite di guadagno sofferte dalla ricorrente dovute alla concorrenza degli importatori paralleli e la contestuale riduzione degli investimenti nel settore di R&D non risulta essere sufficientemente comprovato alla luce della documentazione prodotta ed anche ed a maggior ragione in forza delle esistenti norme comunitarie in materia di R&D che gia’ prevedono, inter alia, adeguati incentivi a vantaggio e tutela dell’innovazione (es. norme relative a riduzioni dei costi per imprese impegnate in R&D e. “block exemptions regulation for horizontal R&D agreements”).
Da ultimo, l’AG ritiene che un’impresa in situazione di posizione dominante deve essere in grado di giustificare la propria condotta (potenzialmente abusiva in quanto potenzialmente anticoncorrenziale) in termini positivi di maggiore efficienza economica. Ne consegue, secondo l’AG, che la condotta posta in essere da un’impresa al solo fine di ostacolare la posizione sul mercato dei propri concorrenti (e non, al contrario, volta ad un legittimo miglioramento della propria efficienza/redditività) e’ illecita. Si attende ora solo il provvedimento finale della Corte che, sebbene come noto non sia formalmente vincolata dalle Conclusioni dell’AG di cui sopra, di norma difficilmente si discosterà dell’impianto motivazionale da quest’ultimo articolato.