domenica 3 maggio 2009

Corte Costituzionale: incostituzionale il regime transitorio dei reclami cautelari del CPI

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l’entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.Secondo la Consulta, l'eccesso di delega è facilmente rinvenibile avendo riguardo al fatto che "il citato comma 3 non sia riconducibile alla delega dell’art. 15 della legge n. 273 del 2002, poiché non è strumentale al «riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale».L’art. 245, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 ha, dunque, disciplinato un oggetto estraneo al contenuto della delega, determinando, altresì, una scelta incoerente rispetto al principio indicato dall’art. 16 della legge n. 273 del 2002 ed attuato con l’art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003. Tale scelta, infatti, non potrebbe essere ricondotta alla discrezionalità del legislatore delegato, poiché la devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate delle procedure di reclamo, relative alle misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore, si pone evidentemente in posizione eccentrica rispetto al richiamato principio direttivo in materia di disposizioni transitorie, del quale, quindi, non costituisce uno sviluppo coerente".(Corte Costituzionale, Sentenza 30 aprile 2009, n.123: Sezioni specializzate diritto industriale - Procedimento cautelare - Reclamo - Regime transitorio - Incostituzionalità).

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