Visualizzazione post con etichetta Disciplina Processuale. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Disciplina Processuale. Mostra tutti i post

domenica 3 maggio 2009

Corte Costituzionale: incostituzionale il regime transitorio dei reclami cautelari del CPI

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l’entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.Secondo la Consulta, l'eccesso di delega è facilmente rinvenibile avendo riguardo al fatto che "il citato comma 3 non sia riconducibile alla delega dell’art. 15 della legge n. 273 del 2002, poiché non è strumentale al «riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale».L’art. 245, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 ha, dunque, disciplinato un oggetto estraneo al contenuto della delega, determinando, altresì, una scelta incoerente rispetto al principio indicato dall’art. 16 della legge n. 273 del 2002 ed attuato con l’art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003. Tale scelta, infatti, non potrebbe essere ricondotta alla discrezionalità del legislatore delegato, poiché la devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate delle procedure di reclamo, relative alle misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore, si pone evidentemente in posizione eccentrica rispetto al richiamato principio direttivo in materia di disposizioni transitorie, del quale, quindi, non costituisce uno sviluppo coerente".(Corte Costituzionale, Sentenza 30 aprile 2009, n.123: Sezioni specializzate diritto industriale - Procedimento cautelare - Reclamo - Regime transitorio - Incostituzionalità).

giovedì 12 giugno 2008

European Patent Office - Special Edition 2008 of the EPO Case Law

The European Patent Office (EPO) recently published the case law of the EPO boards of appeal for 2007 as a supplement to its official journal.
The publication aims to present and facilitate access to the boards' case law. It sorts the most important decisions by topic (inventive step, novelty, sufficiency of disclosure, etc.) with a short related summary. It also gives statistical information on the activities of the boards (for example that they have settled 1702 cases in 2007).

sabato 12 aprile 2008

New German Law on the enforcement of IP

From Germany comes the news that the German Bundestag, Germany's parliament, yesterday voted to pass the "Gesetz zur Umsetzung der EU-Durchsetzungs-Richtlinie". The new law implements EU Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, which is also known as the "IPR Enforcement Directive".
A press release by the German Federal Minstry of Justice states that the legislation will help in the fight against product piracy and as such strengthen intellectual property rights. Germany's Federal Minister of Justice, Brigitte Zypries, explained that the proctection of creative works was of vital importance for the German economy in sustaining its position in an evironment of few natural resources. Zypries further explained that product piracy was on the increase and caused substantial economic damage and destroyed jobs. Counterfeit products could present a considerable security risk; for example in the fields of spare parts or medication. Zyrpies further argued that this situation had to be confronted on many levels and one way of doing so was by improving the legal instruments available.
The new law, which is implementing the IPR Enforcement Directive, amends Germany's Trade Marks Act, Patent Act, Copyright Act, the Design and Utility Model laws, the plant variety and semiconductor's protection laws. It also amends the respective laws concerning interlocutory measures and injunctions, evidence, judicial publications, the protection of georgraphical originseizures as well the laws concerning damages and costs.

giovedì 24 gennaio 2008

Proprietà Industriale e Rito Societario - dal Senato il primo sì

Il 18 gennaio 2003 il Senato ha approvato il ddl n. 1609, che modifica le disposizioni processuali di cui all'articolo 134 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, rendendo possibile l'utilizzo, nei procedimenti assegnati alle sezioni speciali per la trattazione delle controversie riguardanti la proprietà industriale e intellettuale, del diritto societario introdotto con il decreto legislativo 17 gennaio 2003. (Disegno di legge Senato della Repubblica 16/01/2008, n. 1609)

domenica 11 novembre 2007

Unione Europea - firmata la nuova Convenzione di Lugano

La Comunità Europea ed tre Stati Membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA - European Free Trade Association) - Svizzera, Norvegia ed Islanda -, hanno siglato il nuovo testo della Convenzione di Lugano su competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. Il nuovo trattato rimpiazzerà la Convezione di Lugano del 1988, attualmente in vigore solo nei tre paesi EFTA ed in 13 Stati Membri. Questa recente Convenzione ricalca sostanzialmente il Regolamento UE n.44/2001 e verrà applicata nei rapporti fra Stati Membri della UE ed i paesi EFTA al fine di individuare, fra le altre cose, quale tribunale ha competenza giurisdizionale sulle dispute relative a contratti di RST internazionali o in caso di violazione trans-frontaliera di diritti di proprietà intellettuale. La Convenzione, inoltre, stabilisce un meccanismo per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emanate presso gli altri Stati contraenti. La Convenzione dovrà essere ratificata ed entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito dell'ultima ratifica.

martedì 6 novembre 2007

L'illegittimità costituzionale del rito societario

La versione integrale dell'articolo, a firma dell'Avv. Elisabetta Marchesi, è stata pubblicata nella rivista mensile Ventiquattrore Avvocato - novembre 2007, Il Sole 24ore

Come è ormai noto la sentenza n. 170 del 18 aprile-17 maggio 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) nelle parti in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, e in generale nelle materie di competenza delle Sezioni Specializzate in proprietà industriale e intellettuale, deve applicarsi il cosiddetto rito societario.
Nello specifico, la Consulta ha rilevato che l’art. 134, comma 1, del predetto decreto è costituzionalmente illegittimo, per “eccesso di delega” in quanto, a parere dei Giudici costituzionali, il Legislatore delegato ha esorbitato i limiti concessi nella legge delega (Legge 12 dicembre 2002, n. 273), promulgando una norma che implicava poteri che non gli erano stati assegnati dalla legge medesima. Inoltre, la Consulta ha chiaramente evidenziato che nessuno dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega autorizzava il Legislatore delegato a disporre l’applicazione di un rito diverso da quello ordinario per la disciplina processuale delle controversie attribuite alla cognizione delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. Ciò, indipendentemente dal fatto che la ratio della legge delega fosse proprio quella di accelerare la conclusione delle cause in materia di proprietà industriale solitamente caratterizzate, quantomeno nella fase del giudizio di merito, da tempi processuali piuttosto dilatati.
La decisione della Corte Costituzionale arriva tutt’altro che inaspettata. Dall’introduzione del Codice di proprietà industriale moltissime sono state infatti le censure e le perplessità espresse soprattutto in dottrina e tra i c.d. “operatori del settore” nei confronti di varie norme del Codice medesimo ma, soprattutto, nei confronti dell’introduzione del rito societario per materie, quelle devolute alle Sezioni Specializzate, diverse da quelle per le quali il rito stesso era stato creato.
La sentenza n. 170, per certi versi auspicata, ha come conseguenza immediata, l’abrogazione automatica dell’art. 134, comma 1, c.p.i., conseguente alla pubblicazione della sentenza medesima.
Ciò che è importante rilevare è che le controversie in materia di diritto industriale continueranno comunque ad essere disciplinate dal Decreto Legislativo n. 168/2003, istitutivo delle Sezioni Specializzate, ma come meglio precisato infra, secondo il rito ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.
Dalla data di pubblicazione della sentenza n. 170/2007 le controversie di competenza delle Sezioni Specializzate sono quindi disciplinate dal Decreto Legislativo n. 168/03 secondo però il rito ordinario caratterizzato dalla collegialità dell’organo giudicante. Le cause già decise con il rito abrogato rimangono efficaci, mentre non sono ancora chiare le modalità applicabili alle cause allo stato pendenti per procedere alla conversione dal rito societario al rito ordinario pur rimanendo comunque, validi tutti gli atti compiuti prima dell’intervenuta dichiarazione della illegittimità costituzionale.
Per questi processi sembrerebbe, ad avviso dei più recenti commentatori della sentenza della Consulta, necessario provvedere al cambiamento del rito a mezzo della procedura prevista dal comma sesto dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 5/2003 concernente i casi in cui il processo sia iniziato con il rito societario al di fuori dei casi in cui la legge ne prevedeva l’applicazione. Detta norma prevede che “il tribunale, se è competente, dispone con ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di trattazione; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze già maturate”.
Detta norma sembra attribuire al Giudice, ed in particolare al Collegio, il potere di convertire ex officio il rito. Poiché però nel rito societario la causa si svolge senza la presenza del Giudice sino alla espressa richiesta della parti di fissazione della udienza di discussione, non è chiaro se in caso in cui le parti non vi provvedano, il Collegio, convocato a istanza di parte in pendenza di termine per replica assegnato a controparte, debba rilevare la propria irrituale convocazione. Inoltre, nel caso in cui il Presidente della Sezione Specializzata converta d’ufficio il rito, in assenza di una pronuncia del Collegio, potrebbe parimenti essere sollevato il problema della ritualità della conversione in quanto disposta in assenza di relativo provvedimento Collegiale.
In ogni caso, pare che il maggior problema conseguente alla conversione del rito ordinario, consista nell’eludibilità o meno delle preclusioni già maturate in corso del precedente giudizio societario. Ciò, a maggio ragione se nel rito societario si era già giunti ad uno status della causa tale per cui le parti erano gia decadute dalla possibilità di poter formulare nuove istanze istruttorie e produrre nuovi documenti. A tal proposito ci si pone il problema se il Giudice ordinario posa o meno integrare la fase istruttoria svoltasi nel rito societario assegnando alle parti nuovi termini ex art. 183 c.p.c. In ordine all’applicabilità dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 5/2003 ed alla problematica delle “decadenze già maturate”, Vi è da segnalare che i Magistrati, rappresentati le più autorevoli Sezioni Specializzate nazionali, hanno espresso opinioni discordanti. Secondo la maggior parte di questi, in assenza di un intervento del legislatore in materia, ciascuna Sezione Specializzata potrà procedere autonomamente secondo le indicazioni ed interpretazione dei rispettivi Presidenti. A tal riguardo si può registrare semplicemente la tendenza della magistratura a far ripartire la trattazione della causa dall’udienza ex art. 180 c.p.c. (per le cause ante riforma del rito ordinario), ovvero, dall’udienza ex at. 183 c.p.c. (per le cause del nuovo rito ordinario) considerando in quest’ultimo caso maturate le sole preclusioni legate a quanto non eccepito nella comparsa di risposta.
Una ultima considerazione si rende, infine, opportuna: si auspica che la sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2007, così marcatamente censurante l’operato del Legislatore delegato, abbia almeno l’effetto per il futuro ridimensionare le velleità del Legislatore di intraprendere riforme frettolose quanto pindariche, ma soprattutto, poco permeabili alle esigenze pratiche e quotidiane degli operatori del settore costretti a confrontarsi quotidianamente con le problematiche create da una eccessiva e confusa successione di norme e riforme.