Il 18 gennaio 2003 il Senato ha approvato il ddl n. 1609, che modifica le disposizioni processuali di cui all'articolo 134 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, rendendo possibile l'utilizzo, nei procedimenti assegnati alle sezioni speciali per la trattazione delle controversie riguardanti la proprietà industriale e intellettuale, del diritto societario introdotto con il decreto legislativo 17 gennaio 2003. (Disegno di legge Senato della Repubblica 16/01/2008, n. 1609)
giovedì 24 gennaio 2008
mercoledì 23 gennaio 2008
Ue - The European Group on Ethics' opinion on the production of food from cloned animals
The European Group on Ethics (EGE), an independent group of experts whose function is to advise the Commission on science, technology and ethics issues, recently published an opinion against the production of food from cloned animals. EGE states that it doubts that the production of such food is "ethically justified" and makes some recommendations to promote European discussions and policies to address this issue.
The Commission requested EGE's opinion as part of a wider debate regarding food products originating from cloned animals, which is currently going on in both the EU and the U.S. The European Food Safety Agency (EFSA) also examined the issue and recently stated that such food is unlikely to be dangerous for consumers.
The Commission will examine EGE's and EFSA's opinions and is expected to launch a public consultation. Given the role of ethics in European research, the outcome of the debate may influence future research in this area.
The Commission requested EGE's opinion as part of a wider debate regarding food products originating from cloned animals, which is currently going on in both the EU and the U.S. The European Food Safety Agency (EFSA) also examined the issue and recently stated that such food is unlikely to be dangerous for consumers.
The Commission will examine EGE's and EFSA's opinions and is expected to launch a public consultation. Given the role of ethics in European research, the outcome of the debate may influence future research in this area.
venerdì 18 gennaio 2008
The Opinion by ECJ Advocate General on the case C-102/07 Agidas AG and Adidas Benelux
The opinion by the ECJ Advocate General on the case C‑102/07, Adidas AG and Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV and Vendex KBB Nederland BV, has been issued on January 16, 2008.
With a somewhat surprising “middle of the road” opinion the AG Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer has affirmed that:
1. while for originally non distinctive (due to their descriptive character) marks even an acquired distinctiveness or an elevate degree of renown cannot cure their original (I called it the genetic) defect, so that the public interest prevents their owners to oppose use of similarly descriptive marks,
2. for marks which were originally non distinctive for reasons others than descriptiveness (like in the case at hand, i.e. three stripes with little or none imaginative content) but have then become distinctive and well known due to the efforts of the TM owner, to deny protection against similar marks (two stripes, four stripes), would frustrate the Directive’s objective and rational, since there is no really public interest in keeping free signs which are per sè incapable to communicate to the consumers the origin or the qualities of the goods and services.
If confirmed by the ECJ the impact of this opinion may be a blow to the enforcement of many originally descriptive trademarks which have lately become well known through intense use and promotional investments and which now will see the possibility to oppose other similar marks severely curtailed. On the other hand, figurative marks and arbitrary marks should see the extent of protections quite enlarged.
The facts underlying the case are fairly straightforward. Adidas is famous for its three-stripe trademarks and owns many registered trademarks in this respect. When it became aware that several clothing companies were using a two-stripe pattern, it sought a court order to prevent them from marketing clothing with the three-stripe pattern or a similar pattern, such as the two-stripe pattern. The Dutch Court of Appeal decided that because of the repute of the three-stripe mark, its scope of protection was broad. Although initially the mark was not very distinctive, it had acquired distinctiveness through use.
However, the Court of Appeal also stated that the broad scope of protection did not mean that other stripe patterns fell within this scope. To that end, it stated that such patterns are common and should be available for third parties. Adidas appealed from this judgment to the Dutch Supreme Court, essentially disputing the role assigned by the Court of Appeal to the public interest. The Supreme Court decided that clarification from the ECJ was required and submitted a request for a preliminary ruling on three questions, the most important of which is whether or not the public interest (in not unduly restricting the use of certain signs by competitors) should influence the scope of protection of a trade mark that was not distinctive ab initio or that was strictly descriptive, but has acquired distinctiveness through use.
The AG’s opinion starts by recognizing that as a matter of law a sign that lacks distinctive character, can nevertheless acquire distinctiveness through use. Such a sign can therefore become a valid trade mark, able to denote the origin of products and/or services. However, this may come into conflict with the German based theory of "Freihältebedürfnis" (the need to keep certain signs free for use by all) which was already examined by the ECJ in its famous Chiemsee decision (cases C‑108/97 e C‑109/98, Windsurfing Chiemsee of May 4, 1999).
The AG declines to give a straight answer to the compatibility of the Freihältebedürfnis with EU law, but essentially denies that Freihältebedürfnis may be applied across the board. For the AG, there is a difference between non distinctive marks by reason of descriptiveness (i.e. when the sign falls into art. 3(1) (c) of the Directive) and non distinctive marks for other reasons (i.e. when the sign falls into 3(1) (b)). While the for the former no matter what, the TM owner cannot really expect to own a concept, for the latter, the efforts of the owner to “characterize” its mark and make the consumer aware of the nature of mark of a certain non originally distinctive mark should not be parasitized by third parties and accordingly Freihältebedürfnis should only apply to originally descriptive marks.
With a somewhat surprising “middle of the road” opinion the AG Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer has affirmed that:
1. while for originally non distinctive (due to their descriptive character) marks even an acquired distinctiveness or an elevate degree of renown cannot cure their original (I called it the genetic) defect, so that the public interest prevents their owners to oppose use of similarly descriptive marks,
2. for marks which were originally non distinctive for reasons others than descriptiveness (like in the case at hand, i.e. three stripes with little or none imaginative content) but have then become distinctive and well known due to the efforts of the TM owner, to deny protection against similar marks (two stripes, four stripes), would frustrate the Directive’s objective and rational, since there is no really public interest in keeping free signs which are per sè incapable to communicate to the consumers the origin or the qualities of the goods and services.
If confirmed by the ECJ the impact of this opinion may be a blow to the enforcement of many originally descriptive trademarks which have lately become well known through intense use and promotional investments and which now will see the possibility to oppose other similar marks severely curtailed. On the other hand, figurative marks and arbitrary marks should see the extent of protections quite enlarged.
The facts underlying the case are fairly straightforward. Adidas is famous for its three-stripe trademarks and owns many registered trademarks in this respect. When it became aware that several clothing companies were using a two-stripe pattern, it sought a court order to prevent them from marketing clothing with the three-stripe pattern or a similar pattern, such as the two-stripe pattern. The Dutch Court of Appeal decided that because of the repute of the three-stripe mark, its scope of protection was broad. Although initially the mark was not very distinctive, it had acquired distinctiveness through use.
However, the Court of Appeal also stated that the broad scope of protection did not mean that other stripe patterns fell within this scope. To that end, it stated that such patterns are common and should be available for third parties. Adidas appealed from this judgment to the Dutch Supreme Court, essentially disputing the role assigned by the Court of Appeal to the public interest. The Supreme Court decided that clarification from the ECJ was required and submitted a request for a preliminary ruling on three questions, the most important of which is whether or not the public interest (in not unduly restricting the use of certain signs by competitors) should influence the scope of protection of a trade mark that was not distinctive ab initio or that was strictly descriptive, but has acquired distinctiveness through use.
The AG’s opinion starts by recognizing that as a matter of law a sign that lacks distinctive character, can nevertheless acquire distinctiveness through use. Such a sign can therefore become a valid trade mark, able to denote the origin of products and/or services. However, this may come into conflict with the German based theory of "Freihältebedürfnis" (the need to keep certain signs free for use by all) which was already examined by the ECJ in its famous Chiemsee decision (cases C‑108/97 e C‑109/98, Windsurfing Chiemsee of May 4, 1999).
The AG declines to give a straight answer to the compatibility of the Freihältebedürfnis with EU law, but essentially denies that Freihältebedürfnis may be applied across the board. For the AG, there is a difference between non distinctive marks by reason of descriptiveness (i.e. when the sign falls into art. 3(1) (c) of the Directive) and non distinctive marks for other reasons (i.e. when the sign falls into 3(1) (b)). While the for the former no matter what, the TM owner cannot really expect to own a concept, for the latter, the efforts of the owner to “characterize” its mark and make the consumer aware of the nature of mark of a certain non originally distinctive mark should not be parasitized by third parties and accordingly Freihältebedürfnis should only apply to originally descriptive marks.
United Kingdom - a new fast track service for trade mark
United Kingdom - The UK-IPO recently announced the launch of a new fast track service for trade mark applications and a new version of the online patent filing system
The United Kingdom Intellectual Property Office (UK-IPO) recently introduced new services for the filing of patents and trade marks. They are particularly relevant for European small and medium enterprises (SMEs) that plan to protect their IP rights in the UK.
First of all, UK-IPO announced the launch of a new fast track service for trade mark applications, which provides quick registration of a trade mark. The new service will become operational on 6th April 2008.
At the same time, UK-IPO launched a new improved version of the online patent filing system, which allows users to request an online certified copy of patent applications, provide information about late declarations of priority and request entry of an international patent application into the UK national phase. Over the next few months further enhancements in the online services are expected
The United Kingdom Intellectual Property Office (UK-IPO) recently introduced new services for the filing of patents and trade marks. They are particularly relevant for European small and medium enterprises (SMEs) that plan to protect their IP rights in the UK.
First of all, UK-IPO announced the launch of a new fast track service for trade mark applications, which provides quick registration of a trade mark. The new service will become operational on 6th April 2008.
At the same time, UK-IPO launched a new improved version of the online patent filing system, which allows users to request an online certified copy of patent applications, provide information about late declarations of priority and request entry of an international patent application into the UK national phase. Over the next few months further enhancements in the online services are expected
domenica 13 gennaio 2008
EU design agreement
EU joins Hague design agreement The European Union's membership of the Geneva Act of the Hague Agreement dealing with the international registration of industrial designs became operational on 1 January 2008.Joining the Hague process for designs allows companies, with a single application, to obtain protection not only throughout the EU with the Community Design, but also in the countries which are members of the Geneva Act. The process aims to simplify procedures, reduce the costs for international protection and make administration easier.Membership follows the EC's submission of its instrument of accession to the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Geneva on 24 September 2007. This establishes a link between the Geneva Act of the Hague Agreement system, which is administered by WIPO, and the Community design system administered by the OHIM.
venerdì 14 dicembre 2007
Patent Legal System in China
The patent legal system in China as a whole is consisted of patent law and its implementing regulations, regulations on patent commission, and a series of administrative rules enacted by SIPO (State Itellectual Property Office). The Chinese Patent Law was adopted by the National People’s Congress on March 12, 1984, effective as of April 1, 1985. The Law has been revised twice in the past and in April 2005, SIPO officially launched the preparations for the 3rd amendment to it. In order to complete the amendment with high quality and efficiency, through public bidding. SIPO released the research project to universities, scientific research institutions, governmental authorities, judicial authorities and social agencies through out the country. This week the project has been presented in Rome to the Italian Patent and Trademark Office.The aim of the Third Revision of the Chinese Patent Law is:
to further invoke the activities of Chinese enterprises and individuals in scientific and technological innovations;
to raise the standards of patentability, and improve the quality and stability of granted patents;
to provide the public with more convenient and efficient channels in application, acquisition, and enforcement of patent rights;
to better balance the interests between right holders and the public.
to further invoke the activities of Chinese enterprises and individuals in scientific and technological innovations;
to raise the standards of patentability, and improve the quality and stability of granted patents;
to provide the public with more convenient and efficient channels in application, acquisition, and enforcement of patent rights;
to better balance the interests between right holders and the public.
Ufficio Brevetti Europeo - Entra in vigore la revisione della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC 2000)
La Convenzione sul Brevetto Europeo (Monaco, 1973) è stata modificata integralmente nel corso del 2000, cosicché le relative disposizioni sono state aggiornate al fine di adattarle ai mutamenti del diritto internazionale, con particolare riferimento all'accordo TRIPS ed al Trattato sulla Disciplina Brevettuale (Patent Law Treaty del 2000). La revisione ha reso più semplice le procedure verso l'EPO, eliminando formalità non necessarie ed estendo il sistema BEST (Bringing Search and Examination Together). Infine, ha reso l'EPC stesso più modulare, attraverso il trasferimento delle disposizioni di carattere amministrativo e procedurale nella Disciplina di Implementazione (Implementing Regulations). Tutte queste modifiche sono state incluse nella cosiddetta EPC 2000, che è entrata in vigore il 13 dicembre 2007.
lunedì 26 novembre 2007
L'urlo di Tarzan sta per diventare marchio comunitario
Gli eredi dello scrittore Edgar Rice Burroughs hanno vinto la lunga battaglia per ottenere la registrazione come marchio comunitario del celebre urlo di Tarzan.
Lo scopo è ovviamente quello di ottenere un diritto esclusivo sul celebre urlo spesso utilizzato nei videogiochi e nelle suonerie per cellulari.
Dal 2004 ad oggi l’UAMI, aveva rigettato le domande di registrazione via via depositate per mancanza del requisito della riproducibilità grafica del segno (uno dei due requisiti legali fondamentali, insieme alla capacità distintiva, perché si possa parlare di marchio).
Le domande in questione riproducevano infatti il marchio sonoro in questione mediante la rappresentazione grafica dell’onda sonora prodotta dall’urlo e lo spettrogramma, che descrive graficamente l'intensità di un suono in funzione del tempo e della frequenza. Con desicione del 27 settembre 2007 la Commissione dei Ricorsi ha rigettato la domanda per difetto di sufficiente rappresentazione grafica.
Una terza domanda di marchio, depositata nel Maggio 2006, che ha utilizzato il sistema e-filing mediante l’allegazione alla domanda di file MP3 è stata accettata e pubblicata. Ciò, è stato possibile grazie all'intervenuta modifica della normativa UAMI che dal 2005 permette all'ufficio di ricevere domande di marchi sonori con allegati file MP3. Vi è da registrare un crescente interesse del mercato verso i marchi sonori ed in generale verso i c.d. marchi atipici (marchi olfattivi, di colore e di forma). Negli ultimi dieci anni l'UAMI ha registrato circa 40 marchi sonori.
Lo scopo è ovviamente quello di ottenere un diritto esclusivo sul celebre urlo spesso utilizzato nei videogiochi e nelle suonerie per cellulari.
Dal 2004 ad oggi l’UAMI, aveva rigettato le domande di registrazione via via depositate per mancanza del requisito della riproducibilità grafica del segno (uno dei due requisiti legali fondamentali, insieme alla capacità distintiva, perché si possa parlare di marchio).
Le domande in questione riproducevano infatti il marchio sonoro in questione mediante la rappresentazione grafica dell’onda sonora prodotta dall’urlo e lo spettrogramma, che descrive graficamente l'intensità di un suono in funzione del tempo e della frequenza. Con desicione del 27 settembre 2007 la Commissione dei Ricorsi ha rigettato la domanda per difetto di sufficiente rappresentazione grafica.
Una terza domanda di marchio, depositata nel Maggio 2006, che ha utilizzato il sistema e-filing mediante l’allegazione alla domanda di file MP3 è stata accettata e pubblicata. Ciò, è stato possibile grazie all'intervenuta modifica della normativa UAMI che dal 2005 permette all'ufficio di ricevere domande di marchi sonori con allegati file MP3. Vi è da registrare un crescente interesse del mercato verso i marchi sonori ed in generale verso i c.d. marchi atipici (marchi olfattivi, di colore e di forma). Negli ultimi dieci anni l'UAMI ha registrato circa 40 marchi sonori.
domenica 11 novembre 2007
Unione Europea - firmata la nuova Convenzione di Lugano
La Comunità Europea ed tre Stati Membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA - European Free Trade Association) - Svizzera, Norvegia ed Islanda -, hanno siglato il nuovo testo della Convenzione di Lugano su competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. Il nuovo trattato rimpiazzerà la Convezione di Lugano del 1988, attualmente in vigore solo nei tre paesi EFTA ed in 13 Stati Membri. Questa recente Convenzione ricalca sostanzialmente il Regolamento UE n.44/2001 e verrà applicata nei rapporti fra Stati Membri della UE ed i paesi EFTA al fine di individuare, fra le altre cose, quale tribunale ha competenza giurisdizionale sulle dispute relative a contratti di RST internazionali o in caso di violazione trans-frontaliera di diritti di proprietà intellettuale. La Convenzione, inoltre, stabilisce un meccanismo per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emanate presso gli altri Stati contraenti. La Convenzione dovrà essere ratificata ed entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito dell'ultima ratifica.
giovedì 8 novembre 2007
Italia - rapporto IPI e Confindustria sul posizionamento competitivo delle regioni del Sud Italia
IPI (Istituto per la Promozione Industriale) e Confindustria (Associazione Italiana degli Industriali) hanno presentato di recente un rapporto sul posizionamento competitivo ed economico delle regioni del Sud Italia. Il rapporto, intitolato "Check-up Mezzogiorno", confronta i dati relativi al mezzogiorno d'Italia con quelli delle regioni del centro-nord e del resto d'Europa. Lo studio mostra che il settore industriale del sud Italia è ancora troppo frammentato ed orientato verso la produzione di prodotti a basso contenuto tecnologico.
Fra gli indicatori presi in considerazione, rilevante è il dato che la quota di brevetti hi-tech depositati da inventori del sud è cresciuta dal 3% (1992) all'8% (2004) del totale dei brevetti depositati da residenti italiani; circa la metà di tali brevetti sono stati depositati da inventori residenti in Sicilia.
Fra gli indicatori presi in considerazione, rilevante è il dato che la quota di brevetti hi-tech depositati da inventori del sud è cresciuta dal 3% (1992) all'8% (2004) del totale dei brevetti depositati da residenti italiani; circa la metà di tali brevetti sono stati depositati da inventori residenti in Sicilia.
martedì 6 novembre 2007
L'illegittimità costituzionale del rito societario
La versione integrale dell'articolo, a firma dell'Avv. Elisabetta Marchesi, è stata pubblicata nella rivista mensile Ventiquattrore Avvocato - novembre 2007, Il Sole 24ore
Come è ormai noto la sentenza n. 170 del 18 aprile-17 maggio 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) nelle parti in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, e in generale nelle materie di competenza delle Sezioni Specializzate in proprietà industriale e intellettuale, deve applicarsi il cosiddetto rito societario.
Nello specifico, la Consulta ha rilevato che l’art. 134, comma 1, del predetto decreto è costituzionalmente illegittimo, per “eccesso di delega” in quanto, a parere dei Giudici costituzionali, il Legislatore delegato ha esorbitato i limiti concessi nella legge delega (Legge 12 dicembre 2002, n. 273), promulgando una norma che implicava poteri che non gli erano stati assegnati dalla legge medesima. Inoltre, la Consulta ha chiaramente evidenziato che nessuno dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega autorizzava il Legislatore delegato a disporre l’applicazione di un rito diverso da quello ordinario per la disciplina processuale delle controversie attribuite alla cognizione delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. Ciò, indipendentemente dal fatto che la ratio della legge delega fosse proprio quella di accelerare la conclusione delle cause in materia di proprietà industriale solitamente caratterizzate, quantomeno nella fase del giudizio di merito, da tempi processuali piuttosto dilatati.
La decisione della Corte Costituzionale arriva tutt’altro che inaspettata. Dall’introduzione del Codice di proprietà industriale moltissime sono state infatti le censure e le perplessità espresse soprattutto in dottrina e tra i c.d. “operatori del settore” nei confronti di varie norme del Codice medesimo ma, soprattutto, nei confronti dell’introduzione del rito societario per materie, quelle devolute alle Sezioni Specializzate, diverse da quelle per le quali il rito stesso era stato creato.
La sentenza n. 170, per certi versi auspicata, ha come conseguenza immediata, l’abrogazione automatica dell’art. 134, comma 1, c.p.i., conseguente alla pubblicazione della sentenza medesima.
Ciò che è importante rilevare è che le controversie in materia di diritto industriale continueranno comunque ad essere disciplinate dal Decreto Legislativo n. 168/2003, istitutivo delle Sezioni Specializzate, ma come meglio precisato infra, secondo il rito ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.
Dalla data di pubblicazione della sentenza n. 170/2007 le controversie di competenza delle Sezioni Specializzate sono quindi disciplinate dal Decreto Legislativo n. 168/03 secondo però il rito ordinario caratterizzato dalla collegialità dell’organo giudicante. Le cause già decise con il rito abrogato rimangono efficaci, mentre non sono ancora chiare le modalità applicabili alle cause allo stato pendenti per procedere alla conversione dal rito societario al rito ordinario pur rimanendo comunque, validi tutti gli atti compiuti prima dell’intervenuta dichiarazione della illegittimità costituzionale.
Per questi processi sembrerebbe, ad avviso dei più recenti commentatori della sentenza della Consulta, necessario provvedere al cambiamento del rito a mezzo della procedura prevista dal comma sesto dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 5/2003 concernente i casi in cui il processo sia iniziato con il rito societario al di fuori dei casi in cui la legge ne prevedeva l’applicazione. Detta norma prevede che “il tribunale, se è competente, dispone con ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di trattazione; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze già maturate”.
Detta norma sembra attribuire al Giudice, ed in particolare al Collegio, il potere di convertire ex officio il rito. Poiché però nel rito societario la causa si svolge senza la presenza del Giudice sino alla espressa richiesta della parti di fissazione della udienza di discussione, non è chiaro se in caso in cui le parti non vi provvedano, il Collegio, convocato a istanza di parte in pendenza di termine per replica assegnato a controparte, debba rilevare la propria irrituale convocazione. Inoltre, nel caso in cui il Presidente della Sezione Specializzata converta d’ufficio il rito, in assenza di una pronuncia del Collegio, potrebbe parimenti essere sollevato il problema della ritualità della conversione in quanto disposta in assenza di relativo provvedimento Collegiale.
In ogni caso, pare che il maggior problema conseguente alla conversione del rito ordinario, consista nell’eludibilità o meno delle preclusioni già maturate in corso del precedente giudizio societario. Ciò, a maggio ragione se nel rito societario si era già giunti ad uno status della causa tale per cui le parti erano gia decadute dalla possibilità di poter formulare nuove istanze istruttorie e produrre nuovi documenti. A tal proposito ci si pone il problema se il Giudice ordinario posa o meno integrare la fase istruttoria svoltasi nel rito societario assegnando alle parti nuovi termini ex art. 183 c.p.c. In ordine all’applicabilità dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 5/2003 ed alla problematica delle “decadenze già maturate”, Vi è da segnalare che i Magistrati, rappresentati le più autorevoli Sezioni Specializzate nazionali, hanno espresso opinioni discordanti. Secondo la maggior parte di questi, in assenza di un intervento del legislatore in materia, ciascuna Sezione Specializzata potrà procedere autonomamente secondo le indicazioni ed interpretazione dei rispettivi Presidenti. A tal riguardo si può registrare semplicemente la tendenza della magistratura a far ripartire la trattazione della causa dall’udienza ex art. 180 c.p.c. (per le cause ante riforma del rito ordinario), ovvero, dall’udienza ex at. 183 c.p.c. (per le cause del nuovo rito ordinario) considerando in quest’ultimo caso maturate le sole preclusioni legate a quanto non eccepito nella comparsa di risposta.
Una ultima considerazione si rende, infine, opportuna: si auspica che la sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2007, così marcatamente censurante l’operato del Legislatore delegato, abbia almeno l’effetto per il futuro ridimensionare le velleità del Legislatore di intraprendere riforme frettolose quanto pindariche, ma soprattutto, poco permeabili alle esigenze pratiche e quotidiane degli operatori del settore costretti a confrontarsi quotidianamente con le problematiche create da una eccessiva e confusa successione di norme e riforme.
Come è ormai noto la sentenza n. 170 del 18 aprile-17 maggio 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) nelle parti in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, e in generale nelle materie di competenza delle Sezioni Specializzate in proprietà industriale e intellettuale, deve applicarsi il cosiddetto rito societario.
Nello specifico, la Consulta ha rilevato che l’art. 134, comma 1, del predetto decreto è costituzionalmente illegittimo, per “eccesso di delega” in quanto, a parere dei Giudici costituzionali, il Legislatore delegato ha esorbitato i limiti concessi nella legge delega (Legge 12 dicembre 2002, n. 273), promulgando una norma che implicava poteri che non gli erano stati assegnati dalla legge medesima. Inoltre, la Consulta ha chiaramente evidenziato che nessuno dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega autorizzava il Legislatore delegato a disporre l’applicazione di un rito diverso da quello ordinario per la disciplina processuale delle controversie attribuite alla cognizione delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. Ciò, indipendentemente dal fatto che la ratio della legge delega fosse proprio quella di accelerare la conclusione delle cause in materia di proprietà industriale solitamente caratterizzate, quantomeno nella fase del giudizio di merito, da tempi processuali piuttosto dilatati.
La decisione della Corte Costituzionale arriva tutt’altro che inaspettata. Dall’introduzione del Codice di proprietà industriale moltissime sono state infatti le censure e le perplessità espresse soprattutto in dottrina e tra i c.d. “operatori del settore” nei confronti di varie norme del Codice medesimo ma, soprattutto, nei confronti dell’introduzione del rito societario per materie, quelle devolute alle Sezioni Specializzate, diverse da quelle per le quali il rito stesso era stato creato.
La sentenza n. 170, per certi versi auspicata, ha come conseguenza immediata, l’abrogazione automatica dell’art. 134, comma 1, c.p.i., conseguente alla pubblicazione della sentenza medesima.
Ciò che è importante rilevare è che le controversie in materia di diritto industriale continueranno comunque ad essere disciplinate dal Decreto Legislativo n. 168/2003, istitutivo delle Sezioni Specializzate, ma come meglio precisato infra, secondo il rito ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.
Dalla data di pubblicazione della sentenza n. 170/2007 le controversie di competenza delle Sezioni Specializzate sono quindi disciplinate dal Decreto Legislativo n. 168/03 secondo però il rito ordinario caratterizzato dalla collegialità dell’organo giudicante. Le cause già decise con il rito abrogato rimangono efficaci, mentre non sono ancora chiare le modalità applicabili alle cause allo stato pendenti per procedere alla conversione dal rito societario al rito ordinario pur rimanendo comunque, validi tutti gli atti compiuti prima dell’intervenuta dichiarazione della illegittimità costituzionale.
Per questi processi sembrerebbe, ad avviso dei più recenti commentatori della sentenza della Consulta, necessario provvedere al cambiamento del rito a mezzo della procedura prevista dal comma sesto dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 5/2003 concernente i casi in cui il processo sia iniziato con il rito societario al di fuori dei casi in cui la legge ne prevedeva l’applicazione. Detta norma prevede che “il tribunale, se è competente, dispone con ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di trattazione; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze già maturate”.
Detta norma sembra attribuire al Giudice, ed in particolare al Collegio, il potere di convertire ex officio il rito. Poiché però nel rito societario la causa si svolge senza la presenza del Giudice sino alla espressa richiesta della parti di fissazione della udienza di discussione, non è chiaro se in caso in cui le parti non vi provvedano, il Collegio, convocato a istanza di parte in pendenza di termine per replica assegnato a controparte, debba rilevare la propria irrituale convocazione. Inoltre, nel caso in cui il Presidente della Sezione Specializzata converta d’ufficio il rito, in assenza di una pronuncia del Collegio, potrebbe parimenti essere sollevato il problema della ritualità della conversione in quanto disposta in assenza di relativo provvedimento Collegiale.
In ogni caso, pare che il maggior problema conseguente alla conversione del rito ordinario, consista nell’eludibilità o meno delle preclusioni già maturate in corso del precedente giudizio societario. Ciò, a maggio ragione se nel rito societario si era già giunti ad uno status della causa tale per cui le parti erano gia decadute dalla possibilità di poter formulare nuove istanze istruttorie e produrre nuovi documenti. A tal proposito ci si pone il problema se il Giudice ordinario posa o meno integrare la fase istruttoria svoltasi nel rito societario assegnando alle parti nuovi termini ex art. 183 c.p.c. In ordine all’applicabilità dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 5/2003 ed alla problematica delle “decadenze già maturate”, Vi è da segnalare che i Magistrati, rappresentati le più autorevoli Sezioni Specializzate nazionali, hanno espresso opinioni discordanti. Secondo la maggior parte di questi, in assenza di un intervento del legislatore in materia, ciascuna Sezione Specializzata potrà procedere autonomamente secondo le indicazioni ed interpretazione dei rispettivi Presidenti. A tal riguardo si può registrare semplicemente la tendenza della magistratura a far ripartire la trattazione della causa dall’udienza ex art. 180 c.p.c. (per le cause ante riforma del rito ordinario), ovvero, dall’udienza ex at. 183 c.p.c. (per le cause del nuovo rito ordinario) considerando in quest’ultimo caso maturate le sole preclusioni legate a quanto non eccepito nella comparsa di risposta.
Una ultima considerazione si rende, infine, opportuna: si auspica che la sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2007, così marcatamente censurante l’operato del Legislatore delegato, abbia almeno l’effetto per il futuro ridimensionare le velleità del Legislatore di intraprendere riforme frettolose quanto pindariche, ma soprattutto, poco permeabili alle esigenze pratiche e quotidiane degli operatori del settore costretti a confrontarsi quotidianamente con le problematiche create da una eccessiva e confusa successione di norme e riforme.
venerdì 26 ottobre 2007
UE etichetta obbligatoria "Made In"
Ieri a Strasburgo è stato fatto un passo davvero decisivo verso l'introduzione del "made in", l'etichetta di origine obbligatoria per alcune categorie di prodotti che entrano nella UE. Prossimamente sarà votata dagli Stati membri la proposta di regolamento per "l'indicazione obbligatoria del marchio d'origine" per prodotti tessili e capi di abbigliamento, gioielleria, oggetti di ceramica e vetro, scarpe, articoli in cuoio e pellicce, mobili e spazzole.
giovedì 25 ottobre 2007
Italia - E stato presentato nella sede del Parlamento Europeo il Portale sulla Ricerca Italiana
In occasione dell'evento "Towards a new ERA", tenutosi nella sede del Parlamento Europeo, è stato presentato il Portale sulla Ricerca italiana (wwww.ricercaitaliana.it). Il Portale è il risultato della collaborazione fra Ministero dell'Università e della Ricerca, enti di ricerca ed università ed è ospitato dal consorzio interuniversitario CINECA. Il sito include informazioni sui risultati dei progetti di ricerca italiani, le biografie dei ricercatori, un calendario di eventi, le informazioni relative alla politica e articoli di attualità. Il Portale mira a divulgare conoscenza e ad accrescere il valore delle attività di ricerca, con l'obiettivo di creare una rete europea di portali di ricerca nazionale che condivida informazioni e collabori al fine di generare un interesse per la scienza tra il pubblico e le imprese.
martedì 16 ottobre 2007
Premio Nobel 2007 assegnato ad Albert Fert e Peter Grùnberg
Il premio Nobel per la fisica quest'anno è stato assegnato a Peter Grünberg (Centro di Ricerche Jülich, Germania) e ad Albert Fert (CNRS/Thales, Francia) per la scoperta dell'effetto Magnetoresistenza Gigante (GMR). I due ricercatori hanno scoperto l'effetto GMR nello stesso periodo ed in modo indipendente. Nel 2006, il ricercatore tedesco vinse il premio come "Inventore Europeo dell'anno", assegnato dall'EPO e dalla Commissione Europea.
Il brevetto in questione, di cui è titolare il Centro di Ricerche Jülich, consente un notevole aumento delle capacità degli hard disk in numerosi prodotti, quali memorie per computer, videoregistratori e lettori MP3 ed è stato sfruttato rapidamente dal mondo industriale attraverso la concessione di numerose licenze.
Il brevetto in questione, di cui è titolare il Centro di Ricerche Jülich, consente un notevole aumento delle capacità degli hard disk in numerosi prodotti, quali memorie per computer, videoregistratori e lettori MP3 ed è stato sfruttato rapidamente dal mondo industriale attraverso la concessione di numerose licenze.
lunedì 15 ottobre 2007
Italia - lotta alla pirateria - siglato l’accordo con WIPO
Il Vice Presidente del Consiglio, On Massimo D’Alema ha firmato con il Direttore Generale del World Intellectual Property Organization (WIPO), Mr Kamil Idris, un accordo bilaterale finalizzato alla definizione istituzionale delle attività italiane in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale. L’accordo stabilisce l’istituzione di un Fondo Fiduciario presso l’OMPI, nel quale confluiranno i contributi da parte sia delle istituzioni pubbliche sia di quelle private per la realizzazione di programmi nel campo della formazione, per la promozione dell’innovazione e per la lotta alla contraffazione e alla pirateria.
Unione Europea - Accesso dell'Unione Europea al sistema dell'Aia relativo ai disegni e modelli internazionali
Il 24 settembre l'Unione Europea ha presentato all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) il proprio documento di accesso all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia. L'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia pone le regole di un sistema per la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. In seguito all'accesso, gli attori economici avranno la possibilità di ottenere, tramite un singolo documento di richiesta, la protezione di un disegno non soltanto in tutti i paesi dell'UE, attraverso la protezione del Disegno Comunitario, ma anche nei paesi aderenti all'Atto di Ginevra. Ciò semplificherà le procedure, ridurrà i costi della protezione internazionale e renderà le incombenze amministrative meno gravose per i titolari delle privative. Il nuovo sistema entrerà in vigore a partire dall'1 gennaio 2008.
martedì 2 ottobre 2007
Stati Uniti - La Camera dei Rappresentanti ha adottato la Legge 2007 di riforma della disciplina sui brevetti
La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha adottato la legge 2007 di riforma della disciplina brevettuale. Il provvedimento e’ parte di una piu’ ampia strategia che ha l'obiettivo di rinnovare il sistema brevettuale americano. Fra le varie ragioni che hanno spinto all'adozione del provvedimento, il crescente declino nella qualita’ del lavoro svolto dal sistema, a causa dell'eccezionale incremento del numero di richieste di protezione brevettuale - principalmente in ambito tecnologico - e l'eccessivo accumulo di lavoro presso l'Ufficio Brevetti e Marchi americano (USPTO).
Una tra le principali novita’ introdotte dalla nuova disciplina consiste nell'intervenuta sostituzione del sistema c.d. "first-to-invent" con il sistema c.d. "first-to-file" che allinea il sistema brevettuale americano a quelli del resto del mondo. Inoltre, la nuova disciplina include meccanismi per una piu’ efficiente verifica della validita’ e revisione in seguito a concessione dei brevetti.
Una tra le principali novita’ introdotte dalla nuova disciplina consiste nell'intervenuta sostituzione del sistema c.d. "first-to-invent" con il sistema c.d. "first-to-file" che allinea il sistema brevettuale americano a quelli del resto del mondo. Inoltre, la nuova disciplina include meccanismi per una piu’ efficiente verifica della validita’ e revisione in seguito a concessione dei brevetti.
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